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Notizie
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Si ricorda alle società che, come specificato nel Comunicato Ufficiale n.1, art.8.2 “Tutela Medico Sportiva”, tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno. Il certificato medico di idoneità deve essere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale. Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Procuratore Federale. Si specifica che: a) Per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all’attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. a) Per i calciatori di età superiore ai 12 anni la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all’attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell’Albo Regionale.
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